TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante  l'adozione
per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale); 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Dalle ore ventiquattro  del  9  marzo  1918  l'ora  normale  verra'
anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.