TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale); Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Dalle ore ventiquattro del 9 marzo 1918 l'ora normale verra' anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.